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Per le scale fisse a pioli il
riferimento normativo è il
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
(Gazzetta Ufficiale 12/7/1955, n. 158, Suppl. Ord.)
Capo II
SCALE FISSE
...
Scale fisse a pioli
Art. 17
Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75
gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o
dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente
maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare
da questi più di cm. 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale
sono applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono
essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza
atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad
un metro.
Ci preme riportare di seguito la
pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in merito
alla decisione della DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2006
di non pubblicare il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004
«Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al
macchinario — Parte4: Scale fisse» conformemente alla
direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nel corpo della pubblicazione sono
riportate le motivazioni
che hanno portato la commissione a prendere tale decisione. Si
consiglia l'utente del sito di leggere tali motivazioni
che illustrano come secondo la commissione le
scale fisse a gabbia non siano poi "troppo sicure"...
Siderlavori
opera a Carrara, Empoli,
Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Piombino, Pisa,
Pistoia, Pontedera, Rosignano, Venturina, Viareggio e nelle
regioni limitrofe alla Toscana.
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